Un fattore che ha influito sull’aumento delle compravendite è quello legato alle agevolazioni che lo Stato ha previsto per chi deve acquistare o ristrutturare casa. Nello specifico la Legge di Bilancio ha prorogato sino al 31 dicembre 2022 l’agevolazione per gli under 36 per l’acquisto prima casa.
Vediamo come funziona e chi può accedervi.
L’agevolazione under 36 prevede l’eliminazione delle imposte dovute in caso di acquisto prima casa per tutti coloro che abbiamo meno di 36 anni e, al tempo stesso, il loro ISEE non superi i 40mila euro annui. Per poter beneficiare di questa agevolazione è necessario che chi acquista non abbia compiuto 36 anni e che non li compia per l’intero anno dell’atto. Ad esempio, se l’acquirente rogita ad aprile 2022 e compie 36 anni a dicembre 2022, quest’ultimo non potrà usufruire delle agevolazioni prima casa.
Attenzione, l’ISEE da presentare al notaio è quello relativo al 2020.
Se l’acquisto avviene per beni immobili venduti “tra privati” e quindi non soggetti ad IVA, le imposte verranno completamente azzerate. Cosa succede, invece, in caso di acquisto da un soggetto con partita iva, tipicamente un costruttore? In tal caso l’IVA al 4% sul prezzo di compravendita (per acquisto prima casa) dovrà essere versata e l’acquirente maturerà un credito d’imposta che non è rimborsabile, ma può essere diversamente speso (irpef o imposte di registro, ipotecarie e catastali su successioni e donazioni, su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito).
Nulla cambia, invece, per gli acquisti effettuati all’asta o per le pertinenze – garage o cantine – che godranno delle agevolazioni under 36.
Cosa accade, invece, se l’acquisto è in comproprietà e soltanto uno dei due acquirenti possiede i requisiti previsti per l’agevolazione? In questo caso per metà del valore imponibile si applicherà la tassazione under 36 e per metà quella ordinaria.
NB. È necessario prestare molta attenzione alla sussistenza o meno dei requisiti poiché usufruire dell’agevolazione under 36 senza averne diritto comporterà il recupero della tassazione ordinaria aumentata del 30% a cui aggiungere l’interesse di mora a far tempo dal giorno della registrazione!